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Fallimento del marito dopo la separazione: tutele per l’assegno di mantenimento della moglie

Quando, dopo la separazione, interviene il fallimento del marito obbligato a versare l’assegno di mantenimento alla moglie, per questa esistono tutele limitate.

In questo periodo post crisi economica potrà accadere spesso che un soggetto tenuto al pagamento di somme a titolo di mantenimento non possa rispettare tali pattuizioni per evidenti difficoltà economiche. In taluni casi queste difficoltà economiche possono diventare talmente croniche da sfociare in un fallimento.

Mensilità non pagate prima della pronuncia del fallimento

Nel caso in cui il marito avesse smesso di pagare l’assegno prima della pronuncia del fallimento, la moglie potrebbe insinuarsi al passivo per il credito relativo alle mensilità già scadute.

Gli ultimi tre mesi, tra l’altro, entrano a far parte dei crediti privilegiati cioè quei crediti che possono essere soddisfatti prima degli altri.

Mensilità non pagate successivamente al fallimento

Le mensilità successive alla pronuncia di fallimento non rientrano nella massa fallimentare quindi non trovano tutela fino al termine della procedura di liquidazione e rischiano, pertanto, di non essere mai ricevute dalla moglie.

La moglie in questo caso ha due possibilità per tentare di ricevere un sostegno economico.

Se il marito continua a percepire redditi da lavoro può chiedere al Giudice delegato di ricevere una parte della somma destinata al mantenimento del fallito.

Possibili rimedi per la moglie

La moglie, in ogni caso, ha diritto di chiedere al Giudice delegato per il fallimento del marito di ricevere un sussidio alimentare, dimostrando di non avere il necessario per provvedere ai suoi bisogni primari.

Le possibilità che questa richiesta trovi buon fine possono dipendere, anche, dall’eventuale attività lavorativa svolta dal marito e dall’entità dei beni personali rimastigli.

È opportuno precisare che:

  • se il marito è socio di una società per azioni o di una società di capitali, il fallimento di questa società sarebbe relativamente preoccupante per la moglie in quanto non andrebbe a toccare il patrimonio personale del marito che, pertanto, avrebbe maggiori possibilità di continuare a pagare l’assegno ed un’interruzione dei pagamenti dell’assegno di mantenimento dovuta al fallimento potrebbe essere facilmente smentita.

  • se il marito fosse titolare di una piccola impresa individuale o socio di una società di persone (snc, sas ecc.) o, ancora, lavoratore dipendente il fallimento sarebbe più preoccupante dato che coinvolgerebbe anche il patrimonio personale.

Cosa succede all’assegno di mantenimento in favore dei figli

L’assegno di mantenimento in favore dei figli segue la stessa disciplina di quello in favore del coniuge ad eccezione di una maggiore facilità di ottenere il sussidio alimentare in caso di bisogno della prole minorenne.

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Quali tutele ha la moglie se il marito vende tutto per non pagare l’assegno di mantenimento | Sequestro e ipoteca

Quando il marito deve pagare l’assegno di mantenimento (o di divorzio) alla moglie ma, tentando di evitarlo, vende buona parte dei suoi beni, la moglie può azionare precise tutele giudiziarie come il sequestro e l’ipoteca.

Quando iniziare a temere il mancato versamento dell’assegno

 

Affrontiamo, come sempre, un esempio concreto che possa permettere di comprendere l’operatività della disciplina. Marito e moglie sono separati. Lui è titolare di una piccola impresa e proprietario di diversi immobili. Lei, ex dipendente, ha lasciato il lavoro durante la convivenza matrimoniale per poter badare ai figli.

La sentenza di separazione le ha riconosciuto un assegno di mantenimento periodico oltre all’assegnazione della casa familiare, nella quale vive con i figli ancora minorenni.

Il marito, seppur rispettando l’accordo si è sempre lamentato dell’elevata cifra da versare. Dopo qualche tempo la moglie viene a sapere dell’intenzione del marito di mettere in vendita tutti gli immobili in suo possesso e di voler cedere, quanto prima, anche la sua attività. Incredula e spaventata teme di restare improvvisamente senza assegno di mantenimento, di fatto l’unica fonte di sostentamento di cui dispone.

A questo punto è opportuno che la moglie agisca per tutelare il suo credito ed evitare di rimanere sorpresa dalle mosse del marito.

Le garanzie per il beneficiario dell’assegno di mantenimento

 

Quando la prospettiva che l’obbligato smetta di versare l’assegno di mantenimento diventa concreta e reale (es. perché vende molti beni di proprietà o smette inspiegabilmente di lavorare, tutte cose che fanno dubitare della possibilità di continuare a versare una somma mensile, magari elevata), il beneficiario ha diversi strumenti a disposizione mediante i quali assicurarsi il rispetto dei propri diritti.

 

In caso di fallimento dell’impresa che fa capo al coniuge che versa l’assegno, ad esempio, si può chiedere che vengano effettuati dei sequestri conservativi; in altri termini, i beni mobili o immobili sottoposti a sequestro conservativo vengono bloccati e successivamente pignorati, a garanzia del proprio credito.

Il coniuge titolare di un assegno di mantenimento, tra l’altro, è considerato un creditore privilegiato: ciò significa che in qualsiasi circostanza avrà la priorità di liquidazione rispetto ad eventuali altri creditori.

 

Esiste poi un ulteriore strumento che il beneficiario dell’assegno può utilizzare: si tratta dell’iscrizione di ipoteca. L’iscrizione può essere applicata sia sui beni disponibili, nel momento in cui viene emessa la sentenza di separazione (o di divorzio), sia su quelli che il debitore acquista in una fase successiva.

Si tratta di una pratica applicabile non solo in caso di separazione giudiziale, ma anche in caso di separazione consensuale (così come in fase di divorzio). L’iscrizione è esente da imposta ipotecaria, ma è bene sapere che se i presupposti vengono meno, il coniuge debitore potrà chiedere al Giudice la cancellazione dell’ipoteca o una riduzione della somma ipotecata.

È opportuno precisare che non costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca i provvedimenti temporanei e urgenti che il Giudice emette in attesa della sentenza di separazione o del divorzio, quando il tentativo di conciliazione tra i due coniugi previsto dal procedimento giudiziale non va a buon fine.

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