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Trasferimenti immobiliari al posto dell’assegno una tantum? Una soluzione possibile

Se si dispone di un patrimonio ingente e diversificato e si sta pensando di iniziare un procedimento di divorzio è utile sapere che ci sono alternative all’assegno di mantenimento mensile. La soluzione dell’assegno una tantum ne è un esempio, tramite il quale è possibile “liquidare” i diritti economici del coniuge anche attraverso trasferimenti patrimoniali, come somme di denaro, titoli azionari, beni mobili o immobili.

Se il marito, ad esempio, è proprietario di diverse abitazioni, la moglie potrebbe proporre un accordo che le riconosca il passaggio di proprietà di una o più case al posto dell’assegno di mantenimento. Oltre all’aspetto economico, dietro una scelta di questo tipo potrebbero esserci motivazioni più profonde come un legame affettivo ai luoghi frequentati durante il matrimonio.

La decisione dovrà essere comune e dovrà passare al vaglio del Giudice, ma potrebbe configurarsi come la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. Tornando all’esempio, la moglie potrebbe decidere di non volere una dipendenza economica dal marito negli anni a venire, mentre quest’ultimo avrebbe la possibilità di fermare sul nascere qualsiasi eventuale rivendicazione economica futura. Come la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione, infatti, anche il trasferimento patrimoniale è un accordo che non prevede revisioni – se si escludono specifiche eccezioni – e a fronte del quale il beneficiario non può più rivalersi sull’ex.

Vantaggi fiscali dei trasferimenti

Un ulteriore vantaggio previsto per i trasferimenti immobiliari che avvengono durante il divorzio è la totale esenzione da tutte le imposte. Marito e moglie quindi saranno dispensati dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori e il beneficiario dell’immobile – la moglie nell’esempio – potrà godere anche delle agevolazioni per la prima casa, se effettivamente l’immobile trasferitole sarà utilizzato come abitazione principale (e purché resti di sua proprietà per almeno 5 anni).

Inoltre, è fondamentale considerare che il passaggio di proprietà dell’immobile, essendo a tutti gli effetti un una tantum, ha carattere definitivo. Ciò significa che alla morte del coniuge che ha acquisito di diritto l’immobile, questo si trasferirà ai suoi eredi e non tornerà più di proprietà del coniuge “originale”.

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La separazione consensuale ed i limiti all’autonomia dei coniugi

Fortunatamente, non tutte le separazioni sono accompagnate da fragorosi momenti di conflittualità tra le parti. Spesso accade che, per i più svariati motivi, i coniugi decidono di comune accordo di separarsi, nel rispetto del sentimento e dell’affetto che li ha uniti fino ad allora. In molti casi marito e moglie, quindi, concordano le condizioni della separazione, non solo per quel che riguarda l’affidamento e il mantenimento degli eventuali figli, ma anche per quel che concerne gli aspetti patrimoniali. Potrebbero dunque stabilire di risolvere la questione economica definendo una somma di denaro da versare in un’unica soluzione e concordando il passaggio di proprietà di alcuni immobili dal marito alla moglie.

La separazione consensuale

La separazione consensuale prevede un procedimento molto più breve rispetto alla separazione giudiziale. Dopo aver depositato congiuntamente il ricorso, che riporta le concordate condizioni, è prevista un’unica udienza presidenziale, durante la quale il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione. Se il tentativo di conciliazione fallisce, viene valutata la legittimità degli accordi che, in caso positivo, vengono omologati dal Tribunale..

Il Tribunale deve valutare se le condizioni stabilite dai coniugi siano legittime sia nell’interesse degli eventuali figli che nel rispetto dell’uguaglianza tra i coniugi ed i loro diritti. Se l’accordo non passa il vaglio, i due coniugi vengono invitati ad adottare opportune modifiche. Marito e moglie potranno decidere se seguire o meno le indicazioni ricevute, ma in ogni caso il Tribunale non modificherà d’ufficio l’accordo di separazione. Tutt’al più potrà decidere di non omologarlo: senza omologazione la separazione non avrà effetto.

I trasferimenti immobiliari e l’assegno in unica soluzione in sede di separazione

Negli ultimi tempi, per lasciare più autonomia ai coniugi, è concessa la possibilità di accordarsi su trasferimenti immobiliari o patrimoniali in unica soluzione, in alternativa all’assegno di mantenimento periodico. E’ però bene sottolineare che questi non rappresentano un’opzione “conveniente” da percorrere in sede di separazione perché non possiedono la caratteristica di immodificabilità tipica delle pattuizioni in sede di divorzio. L’una tantum divorzile, infatti, si contraddistingue per non essere modificabile e per estromettere il coniuge beneficiario da tutti gli altri diritti economici.

In fase di separazione, invece, entrambi i coniugi potrebbero in ogni momento procedere con una modifica delle condizioni laddove in futuro si verificasse qualche cambiamento significativo.

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