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Se separarsi di comune accordo è impossibile

Quando ci troviamo in un matrimonio in crisi, breve o lungo che sia, cercare di tenere insieme i pezzi a volte non basta e arriviamo davanti alla prospettiva della separazione. Sempre più frequenti discussioni, scatenate da motivazioni futili, creano un clima familiare di conflittualità perenne che non pesa solo sui coniugi ma anche sui figli, vittime non colpevoli dei diverbi tra adulti.

Sarebbe ipocrita non dire che in certi casi sono le questioni pratiche o economiche a frenare la decisione finale. Pensiamo ad una moglie, casalinga, dipendente economicamente dal marito: non potremmo non comprendere i timori che potrebbe provare all’idea di perdere la sicurezza economica sua e dei bambini, sapendo che il marito ostacolerebbe in ogni modo la separazione e, con probabilità, cercherebbe di farle cambiare idea minacciando di non passarle più alcun denaro.

Quando, però, superiamo i dubbi e le perplessità ma ci rendiamo conto che un accordo con il coniuge non è possibile, bisogna andare avanti con una procedura giudiziale.

Il procedimento di separazione giudiziale

Una volta depositato il ricorso, nel quale deve essere indicata l’eventuale presenza di figli, marito e moglie, con i rispettivi legali, devono presentarsi in udienza davanti al Presidente del Tribunale. Il Presidente tenterà una conciliazione e, se fallisce, ascolterà entrambi i coniugi e prenderà i provvedimenti provvisori e urgenti che regolano la situazione fino alla sentenza di separazione stabilendo, per esempio, l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale attribuzione dell’assegno di mantenimento al coniuge e ai figli. A quel punto inizierà l’iter giudiziario, che prevede tempi potenzialmente lunghi. Nonostante le lentezze della Giustizia, i provvedimenti presi del Presidente del Tribunale sono immediatamente esecutivi, quindi, l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al coniuge, ad esempio, decorre immediatamente.

I provvedimenti possono essere reclamati dinanzi alla Corte d’Appello per errori di valutazione commessi dal Presidente del Tribunale, ma nel frattempo continuano ad essere validi ed efficaci.

Possiamo affermare, quindi, che la moglie potrà agire con relativa tranquillità perché anche se teme un lungo iter processuale per ottenere la separazione, e si trova in condizione di totale dipendenza economica dal marito, può confidare sui provvedimenti provvisori e urgenti emessi alla prima udienza e validi immediatamente.

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Intervenire contro i provvedimenti temporanei e urgenti ingiusti

Nel turbine di sconvolgimenti che comporta separarsi e che crea un giudizio di separazione siamo convocati per la prima udienza dinanzi al Presidente del Tribunale e assistiamo a quella che ci sembra un’ingiustizia ai nostri danni: provvedimenti temporanei nettamente svantaggiosi. La valutazione economica non ci sembra eseguita correttamente, e riteniamo, per esempio, che l’assegno di mantenimento che dovremo pagare sia troppo alto. Pensiamo di essere un marito che si vede obbligato a versare alla moglie un assegno particolarmente gravoso per le sue disponibilità e che debba accettare condizioni restrittive per le visite ai figli. Questo padre si trova non solo a dover abbandonare la sua casa, ma anche a doversi allontanare dai figli con la consapevolezza che potrà rivederli solo poche volte al mese. In una simile situazione potremmo uscire profondamente sconfortati ma è necessario sapere che abbiamo la possibilità di agire per difendere quei diritti che riteniamo violati.

Reclamare i provvedimenti temporanei e urgenti

Se si pensa che i provvedimenti definiti in fase presidenziale siano manchevoli o fondati su valutazioni sbagliate, il coniuge può effettuare un reclamo presso la Corte d’Appello. E’ però fondamentale agire tempestivamente. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il reclamo permette unicamente il riesame dei provvedimenti presi e l’eventuale correzione dei potenziali errori commessi dal Presidente del Tribunale, sulla base dei documenti già presenti in giudizio .

Revisione e/o cancellazione dei provvedimenti temporanei e urgenti

 In caso contrario possiamo chiedere una correzione successiva. La fase istruttoria succede alla primissima fase presidenziale, quando il tentativo di conciliazione non è a andato a buon fine. E’ condotta dal Giudice Istruttore, che avrà il compito di esaminare le prove prodotte dalle parti per arrivare alla sentenza definitiva.

Questa è una fase che potrebbe essere lunga perché può prevedere indagini finalizzate a provare e valutare l’effettiva condizione economica e patrimoniale dei coniug,i ma anche per individuare i provvedimenti migliori nell’interesse dei figli.

E’ in questo momento del processo che i provvedimenti temporanei e urgenti definiti in udienza presidenziale possono essere modificati con la presentazione di un’istanza di revoca o modifica di uno dei coniugi o d’ufficio da parte del Giudice Istruttore. Infatti, qualora cambiassero le condizioni di vita dei coniugi o durante le indagini emergessero nuovi scenari, il Giudice Istruttore potrebbe revisionare o cancellare del tutto i provvedimenti presi dal Presidente del Tribunale.

Per tutelarci, quindi, dobbiamo prestare attenzione ai tempi per agire ed al soggetto competente per decidere che può essere la Corte d’Appello o il Giudice Istruttore.

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