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Unione Civile e diritti sul lavoro: si a congedo matrimoniale e permesso assistenziale anche alle coppie gay

L’unione civile permette alle coppie gay di ottenere alcuni diritti per quanto riguarda il lavoro: stiamo parlando, in particolare, di congedo matrimoniale e permesso assistenziale per il partner.

La maggior parte delle coppie omosessuali che sta per costituire una unione civile vive questo momento con la trepidazione, l’attesa e l’emozione di un vero e proprio matrimonio. Ed infatti, indipendentemente dal nome scelto dalla Legge, dietro la scelta di unirsi civilmente c’è la volontà di ufficializzare un legame affettivo con un patto che non abbia mai fine.

In questi mesi, giornali, settimanali, siti internet e programmi televisivi hanno dedicato ampi spazi alle storie di coppie LGBT e al giorno fatidico dell’unione civile concentrandosi, come è naturale che sia, sull’aspetto sentimentale e romantico. Tuttavia è anche importante conoscere alcuni aspetti più pratici e di tutela che sono stati regolati dalla Legge Cirinnà.

La parità di diritti anche in ambito lavorativo

Pensiamo ad una coppia lesbica nella quale una è impiegata in un’azienda a tempo indeterminato mentre l’altra è disoccupata. Le due decidono di celebrare l’unione civile con una grande festa che coinvolge amici e parenti ma non sono molto informate sui diritti che la dipendente ha in ambito lavorativo, anche in considerazione del fatto che una delle due non è occupata.

In primo luogo è opportuno sapere che il lavoratore ha diritto a godere del c.d. congedo matrimoniale, ossia della possibilità di assentarsi dal posto di lavoro per 15 giorni retribuiti in un arco di tempo che varia a seconda del Contratto Collettivo applicato al contratto d’assunzione. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il lavoratore ha necessità di curare e assistere il proprio partner.

Per il mondo omosessuale questa “conquista” è stata molto sentita anche perché equipara nei fatti l’unione civile al matrimonio anche agli occhi di datori di lavoro e colleghi: il luogo di lavoro infatti costituisce la vita reale di tutti i giorni dove – purtroppo, in alcuni casi – più forti, finora, sono state le discriminazioni rispetto alle coppie eterosessuali.

In caso di disoccupazione di una delle due, inoltre, viene riconosciuto il diritto alla detrazione fiscale prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ed inoltre si potrebbe anche aver diritto all’assegno familiare per il coniuge a carico che, in questo caso, viene applicato analogicamente anche al partner dell’unione civile.

Il riconoscimento dei permessi di natura assistenziale

Se pensiamo che fino ad un anno fa queste agevolazioni non esistevano, possiamo comprendere il motivo per cui le coppie omosessuali vivono questa equiparazione come una conquista importantissima.

Ma vi è di più. Se nella coppia lesbica ci fosse un disabile o un malato grave la Legge permetterebbe all’altra parte unita civilmente, regolarmente occupata, di godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti previsti per i lavoratori dalla Legge n. 104/92 al fine di assistere il familiare, come anche di godere del congedo biennale previsto dalla legge n. 151/01 in caso di grave infermità del coniuge o del partner convivente. Nello stesso modo la lavoratrice superstite potrebbe usufruire del permesso di tre giorni retribuiti in caso di decesso della convivente unita civilmente.

Inoltre, a seguito della costituzione dell’unione civile, sorgeranno diritti e tutele anche in relazione al TFR della lavoratrice. Infatti, tra le novità della Legge c’è la parificazione dei diritti del coniuge al partner: pertanto il partner superstite avrà diritto alla corresponsione del TFR in caso di decesso della compagna, ma anche a seguito dello scioglimento dell’unione civile ci sarà – in certi casi – l’obbligo della lavoratrice di versare parte del proprio TFR alla compagna.

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