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Adozione internazionale: diventare genitori di un minore straniero | Requisiti e procedura

Negli ultimi anni la procedura di adozione internazionale ha raggiunto numeri ragguardevoli superando anche le adozioni nazionali. Tale passaggio permette di diventare genitori di un minore straniero. I numeri dicono che nel 2013 sono stati oltre 2.800 i bambini stranieri adottati da famiglie italiane, spesso attraverso procedure lunghe e costose che possono facilmente scoraggiare anche i più determinati a portare a termine il percorso di adozione.

I requisiti e la procedura per l’adozione internazionale

 

Per poter adottare un minorenne straniero la coppia deve essere sposata da almeno tre anni e deve esserci una differenza di età fra adottante e adottato non inferiore a 18 anni né superiore a 45. Marito e mogie devono chiedere al Tribunale di ricevere la dichiarazione di idoneità: il Tribunale dispone approfondite verifiche, anche mediante i servizi sociali, e in particolare valuta l’attitudine della coppia ad accogliere un minorenne straniero.

Allo stato non è possibile che una coppia omosessuale unita civilmente possa accedere a detta procedura adottiva.

Una volta ottenuta l’idoneità, la coppia può avviare le pratiche per adottare un minore straniero: è opportuno, per la fase di reperimento del minore e del disbrigo delle pratiche all’estero, farsi assistere da professionisti o da enti qualificati perché molto spesso la procedura si rivela un vero e proprio percorso a ostacoli. Innanzitutto, bisogna ottenere un certificato di adozione, o di affidamento finalizzato all’adozione, da parte dell’Autorità competente del Paese straniero. Se ciò non è possibile, è necessario chiedere l’autorizzazione all’espatrio del minore a scopo adozione: per ottenerla di solito è necessario trascorrere diverso tempo nel Paese di provenienza del minore per espletare tutte le pratiche, con tutte le difficoltà del caso, prima tra tutte quelle linguistiche.

I costi dell’adozione internazionale

 

Il procedimento per completare un’adozione internazionale può dunque rivelarsi lungo e faticoso, oltre che costoso: a seconda del Paese e dell’Ente prescelto, la cifra necessaria può variare fra circa 7.000 € e 18-20.000€ e può essere dedotta in fase di dichiarazione dei redditi per un importo pari al 50% di quello sostenuto.

Dopo aver ricevuto la documentazione dal Paese di origine, ad ogni modo, lo scoglio principale è superato: il minorenne può trasferirsi in Italia e il Tribunale può disporre l’affidamento preadottivo. Una volta concluso con esito positivo questo periodo, l’adozione diventa definitiva e il minore diviene a tutti gli effetti figlio in costanza di matrimonio della coppia adottiva: assume quindi il cognome del padre e acquisisce la cittadinanza italiana.

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Cosa succede al giudizio di adozione del minore se marito e moglie si separano

Cosa avviene quando il giudizio di adozione del minore si scontra con la crisi coniugale della coppia e marito e moglie si separano? La lunghezza del processo di adozione può in alcuni casi far sì che le ultime fasi della procedura si compiano in una situazione anche molto diversa rispetto a quella iniziale o a quella durante la quale il Tribunale ha accertato l’idoneità dei coniugi a diventare genitori adottivi. Mentre sembra finalmente giungere al traguardo la speranza di avere un bambino, tra i coniugi si rompe qualcosa: il loro legame è messo a dura prova e si accorgono che l’amore sta svanendo. In questi casi, oltre alla paura ed allo smarrimento della fine dell’unione, potrebbe subentrare anche il timore di vedere svanire il sogno di essere genitori. Dobbiamo precisare, però, che anche se i rapporti fra i coniugi si dovessero deteriorare al punto da rendere inevitabile la separazione, questo non necessariamente porterebbe all’interruzione della procedura di adozione.

Il Tribunale deve salvaguardare l’interesse dell’adottato

Nel caso in cui la coppia decidesse di separarsi durante l’affidamento preadottivo, la procedura prevista per l’adozione può comunque completarsi: su istanza di uno dei coniugi o di entrambi, si può procedere all’adozione nei confronti di uno solo o di entrambi i genitori. Il Tribunale è a questo punto tenuto a ripetere la procedura di valutazione dell’idoneità del singolo o della coppia, per accertare la capacità di garantire al minore stabilità economica, affetto ed educazione. Poiché l’obiettivo principale è salvaguardare l’interesse del bambino, se il Tribunale accerta che l’affidamento sta procedendo bene e che si è creato un legame importante fra il minore e la famiglia adottiva, può decidere di far proseguire la procedura di adozione nonostante i problemi fra i genitori adottivi: in questo caso la logica dei Giudici è quella di anteporre l’interesse del bambino rispetto al requisito della coppia sposata, con l’obiettivo di evitare ulteriori traumi al minore.

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Affidamento e collocazione di più fratelli: valore alla volontà del minore con l’ascolto in giudizio

Durante il giudizio di affidamento o collazione dei figli, siano i genitori sposati o conviventi, ha sempre più valore la loro volontà. In particolare nel caso in cui siano coinvolti più fratelli è possibile procedere con l’ascolto di ciascun minore in giudizio, compatibilmente con l’età e la capacità di discernimento.

Noi siamo abituati a pensare ai figli come persone che hanno voce in capitolo, invece, sempre più spesso le cose in questo senso stanno cambiando e la volontà dei minori sta assumendo maggiore rilevanza.

L’importanza di dare valore alla volontà dei minori nel giudizio di affidamento

Per capire meglio potremmo fare un esempio di una famiglia dove i genitori si stanno separando e ci sono tre figli, di cui uno ormai adolescente: pensiamo ad un quindicenne o sedicenne, e gli altri due di pochi anni più piccoli.

A differenza di questi ultimi, particolarmente attaccati alla madre, il più grande ha sempre avuto un legame speciale con il padre, con cui condivide la passione per lo sport. Fin da quando era solo un bambino, il ragazzo ha partecipato col padre a gare e concorsi anche su scala nazionale. I due hanno quindi trascorso molto tempo insieme fin dall’infanzia del figlio, dedicandosi alla loro passione e sviluppando un particolare feeling. Per queste ragioni il ragazzo vorrebbe poter continuare a vivere, anche dopo la separazione, col papà.

Per esigenze lavorative, il padre si allontana spesso da casa, fattore che senz’altro potrebbe ostacolare la decisione del Giudice di far abitare con lui tutti e tre i figli, peraltro i due più piccoli vorrebbero assolutamente stare con la mamma.

I genitori vorrebbero quindi venire incontro ai desideri dei figli ma in questi casi sorge anche il dubbio se sia possibile separare i fratelli perché la collocazione dei figli tende a non essere suddivisa tra i due genitori essendo preferibile evitare di dividere fratelli e sorelle per non causare un allontanamento traumatico. Quando siamo davanti ad una decisione condivisa, e anzi richiesta dagli stessi figli, non è però escluso che questa soluzione venga accolta dal Tribunale.

L’ascolto del minore

 

La volontà del minore, soprattutto se capace di comprendere ed esprimere le proprie necessità e i propri desideri, è rilevante in un procedimento nel quale si deve decidere del suo futuro, per questo motivo è previsto il diritto del minore ad essere ascoltato, e quindi che il Giudice ascolti sempre il minore maggiore di 12 anni per prendere provvedimenti che lo riguardano in maniera diretta, ma anche i bambini di età inferiore, se già in grado di esprimersi e più in generale se capaci di discernimento.

L’ascolto è fatto dal Giudice, e può anche avvenire in presenza di esperti. Tuttavia, quando la volontà del minore si rivelasse in contrasto con i suoi interessi, o quelli dei fratelli, il Giudice potrebbe dover prendere provvedimenti diversi da quanto emerso dalla fase di ascolto.

L’ipotesi di collocare i figli più piccoli presso un genitore e il ragazzo adolescente presso l’altro, come prospettato in precedenza, potrebbe risultare un’opzione praticabile nel caso il Giudice ascoltasse il ragazzo, magari anche i fratelli, e capisse che la sua reale volontà non è dannosa, né per sé né per i fratelli.

Bisogna però fare particolare attenzione anche ai fratelli più piccoli che, forse, in questo caso finiscono per essere i soggetti più fragili: in una fase delicata come è la separazione, vedere già il papà allontanarsi dalla loro vita quotidiana rende ancor più difficile pensare anche di doversi distaccare dal fratello maggiore.

Certamente il tutto sarebbe più facile se i genitori continuassero ad abitare nella stessa città, ma comunque, a certe condizioni, si assiste a trasferimenti in un’altra città, anche lontana o all’estero.

Il Tribunale quindi, valutate tutte le circostanze del caso, e sentiti i genitori, dovrebbe convocare i minori e ascoltare i loro pareri e desideri, così da tenerne conto nella definizione dei provvedimenti da adottare per la collocazione.

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