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I diritti dei legittimari in caso di unione civile

La regolamentazione dell’unione civile ha introdotto la figura dei legittimari e dei loro diritti anche nelle famiglie omosessuali. Eredità e testamenti, prima della Legge Cirinnà, comportavano per le coppie gay percorsi tortuosi ed incognite dato che molto spesso le famiglie del defunto potevano impugnare i lasciti al partner impedendogli di ereditare.

Anche la parte unita civilmente fa parte dei legittimari

Nel nostro paese non esiste una totale libertà di disporre dei propri beni quando si fa testamento perché una quota di patrimonio deve essere riservata ai familiari più prossimi, c.d. legittimari, che nel caso in cui si vedano destinare una percentuale inferiore di quanto previsto per loro dalla Legge, hanno il diritto di ricorrere al Giudice per fare in modo di essere reintegrati.

Tra i familiari prossimi che sono identificati come legittimari è stata inserita anche la parte unita civilmente la quale viene parificata al coniuge e si affianca ai figli ed ai genitori. Attenzione, quindi, perché il riconoscimento legale della coppia omosessuale non comporta la possibilità di destinare tutti i propri beni al partner unito civilmente.

Proviamo a pensare ad un padre che perde la vita lasciando un testamento con il quale destina tutto il suo denaro e gli immobili di proprietà al compagno, con il quale poco prima di morire aveva celebrato l’unione civile. Il figlio, dispiaciuto per la scelta del padre, è deluso del fatto che il genitore non gli abbia lasciato in eredità una mansarda di design, situata nel pieno centro città, e vorrebbe a tutti i costi intervenire per appropriarsi della casa togliendola al partner superstite.

La reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Il figlio avrebbe ben ragione di sentire violati i suoi diritti e quindi avrebbe diritto ad ottenere la propria parte di eredità ma non di scegliere quali beni ereditare.

In particolar modo il Codice Civile prevede che nel caso in cui una persona muoia lasciando un coniuge, oggi anche la parte unita civilmente, ed un figlio a ciascuno sia riservato come minimo un terzo del patrimonio. Nel caso in cui il padre non abbia indicato nessun bene o importo da far ereditare al figlio, quindi, quest’ultimo ha il diritto di ricorrere in Tribunale per ottenere un terzo di quanto posseduto in vita dal genitore.

Questa azione che ha lo scopo di reintegrare la quota riservata ai legittimari per legge, ha natura quantitativa e non qualitativa: il figlio, cioè, non potrà chiedere al Giudice che gli venga attribuita proprio la mansarda desiderata ma soltanto di ricevere un terzo del valore dei beni del padre. Quali e quanti beni siano ricompresi in questa percentuale potrà essere oggetto di trattativa con il partner individuato come erede dal testamento, oppure lasciato alla decisione del Giudice. Per fare un esempio concreto se tutto il patrimonio del defunto, sommando denaro e beni immobili, fosse pari ad un milione di Euro il figlio potrebbe ricevere circa trecentomila Euro ma non la mansarda dei suoi sogni.

Possiamo dire, in conclusione, che il riconoscimento delle coppie omosessuali ha parificato in tutto e per tutto i partners ai coniugi per quello che riguarda l’ambito successorio. Inutile dire quanto può essere importante per la parte della coppia che rimane in vita sapere di avere una quota “minima” di eredità non toccabile. Tuttavia è bene precisare che l’equiparazione vale anche per i limiti che devono essere rispettati quando si decidono le ultime volontà che, come abbiamo visto, impediscono di estromettere gli altri eredi.

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