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Separazione e divorzio quando il coniuge (marito moglie) è irreperibile

Il coniuge può ottenere la separazione o il divorzio anche se il marito, o la moglie, è irreperibile. Succede più spesso di quanto si possa immaginare, soprattutto quando i coniugi non hanno figli, e da anni non hanno più contatto tra loro, che uno dei due si rivolga all’avvocato specializzato in diritto di famiglia dicendo: “vorrei separarmi (o divorziarmi) ma non so più dove abita mia moglie (o mio marito), ho anche provato a chiedere un certificato di residenza al Comune ma risulta irreperibile, e ora come faccio?”. Può, infatti, succedere che il coniuge non sia più rintracciabile al Comune dell’ultima residenza conosciuta perché, ad esempio, ha lasciato la casa familiare senza comunicare il nuovo indirizzo oppure non è stato trovato durante l’ultimo censimento o, ancora, è un italiano che si è trasferito all’estero senza iscriversi all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) e neppure ha comunicato alcunché al Consolato italiano o – ed è il caso più ricorrente – è un cittadino straniero che ha lasciato l’Italia senza più dare alcuna notizia di sé.

In questi casi di irreperibilità è, comunque, sempre possibile ottenere la separazione (o il divorzio). Sarà tuttavia necessario iniziare un procedimento contenzioso. La separazione e il divorzio possono essere più veloci: in Tribunale la separazione e il divorzio si possono chiedere insieme, con un unico atto, con l’assistenza di un avvocato, preferibilmente un avvocato divorzista. Non c’è più bisogno di fare prima un ricorso per chiedere la separazione, e poi un secondo ricorso separato per domandare il divorzio: per avere direttamente il divorzio immediato basterà fare una domanda cumulativa.

La separazione non viene cancellata, ci sarà sempre: non si tratta quindi di un “divorzio senza separazione”, ma ora i tempi per ottenere prima la separazione e poi il divorzio breve si sono velocizzati. L’avvocato quindi depositerà per il proprio cliente un ricorso in Tribunale ed entro 3 giorni il Tribunale fisserà – con decreto – la prima udienza. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso ed il provvedimento di fissazione dell’udienza, dovranno essere notificati, secondo una specifica procedura, all’altro coniuge.

Non è invece possibile iniziare una separazione (o un divorzio) consensuale per il semplice fatto che all’altro coniuge non si potrebbe far sottoscrivere il ricorso di separazione (o di divorzio) in quanto è, appunto, irrintracciabile. Tuttavia, se – a seguito della notifica – anche l’altro coniuge dovesse comparire dinanzi al Tribunale, sarà possibile trasformare il procedimento da contenzioso a consensuale, a patto – ovviamente – che i coniugi trovino un accordo sulle condizioni.

Quando il coniuge è irreperibile bisognerà quindi chiedere l’assistenza di un avvocato perché deve provvedere ad effettuare la notifica dell’atto giudiziario con un’apposita procedura prevista dal Codice di Procedura Civile, solitamente presso l’ultima residenza nota, ma potrebbero essere necessari anche altri ulteriori accorgimenti.

All’udienza, qualora il Giudice dovesse ritenere che la notifica si sia perfezionala, e che quindi si sia instaurato il contraddittorio, dichiarerà la contumacia dell’altro coniuge. In sostanza, anche se l’atto giudiziario non sia stato effettivamente ricevuto, o ritirato, dal destinatario (quindi dall’altro coniuge), il Giudice riterrà la notifica come se fosse avvenuta e, quindi, riterrà l’atto come se fosse stato ricevuto. Tutto questo a condizione però che siano state rispettate, nella notifica, alcune regole di procedura civile a garanzia e a tutela del destinatario. Il Giudice a questo punto dichiarerà l’altro coniuge contumace, ossia lo considererà come se fosse presente in causa, e continuerà il processo civile fino ad arrivare alla sentenza.

L’assenza dell’altro coniuge – il quale tendenzialmente avrebbe potuto sia opporsi alle domande e sia proporne altre – rende generalmente la causa un po’ più veloce, potendosi così arrivare alla sentenza di separazione (o di divorzio) in tempi assai rapidi.

Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che:

1) ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa

2) siano trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale.

La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma si arriva dal Giudice alla prima udienza già con tutto in modo che sia più facile (e veloce) decidere. Quindi l’avvocato dovrà subito inserire negli atti, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.). Considerando che il procedimento si svolgerà in contumacia e, quindi, l’attività istruttoria sarà più breve, sarà possibile ottenere il divorzio più velocemente.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

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Come divorziare se non so dove si trova lui: divorzio con coniuge irreperibile

Quando la moglie vuole divorziare ma non sa dove sia il marito, deve procedere con un procedimento di divorzio con coniuge irreperibile.

Capita spesso, infatti, che si perdano le tracce di una persona oppure che l’ex sia uno straniero che lascia il nostro paese senza dare alcuna notizia di sé: in questi casi la moglie può comunque divorziare.

In questi casi, infatti, non è possibile procedere con un divorzio su domanda congiunta perché il coniuge non può accettare alcun accordo essendo irrintracciabile. Laddove il coniuge dovesse comparire dinanzi al Tribunale a causa iniziata, però, si potrà consensualizzare il procedimento, se si riuscirà a trovare un accordo sulle condizioni.

Assistenza legale e durata del procedimento

Premesso che per ottenere lo scioglimento del matrimonio dinanzi al Tribunale è sempre necessario l’intervento di un Avvocato, sia in caso di procedura consensuale che giudiziale, quando il coniuge è irreperibile la parte più delicata del procedimento consiste nella notifica degli atti alla controparte per la quale il legale deve effettuare un’apposita procedura prevista dal Codice di Procedura Civile, solitamente presso l’ultima residenza nota.

Dopo aver effettuato le notifiche nei modi previsti dal Codice la causa potrà continuare con la pronuncia di contumacia del coniuge da parte del Giudice. In sostanza il procedimento giudiziale prosegue in assenza della controparte. In questi casi l’assenza del coniuge impedisce l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti e, quindi, rende il procedimento un po’ più veloce anche se la causa deve svolgersi secondo il rito previsto dal Codice e, pertanto, può avere una durata variabile a seconda del numero di processi celebrati in ciascun Tribunale.

Come detto quando il coniuge è irreperibile la parte più delicata del procedimento è quella della notifica. Per questo è necessario rivolgersi ad un legale in grado di effettuare le necessarie ricerche presso le case comunali ma, soprattutto, che conosca bene la disciplina delle varie tipologie di notifiche in special modo nel caso in cui queste si debbano effettuare all’estero dato che, a seconda del paese di destinazione, ci si deve muovere compiendo passaggi differenti, anche presso uffici consolari ed ambasciate.

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