Tag Archivio per: internazionale

Adozione internazionale: diventare genitori di un minore straniero | Requisiti e procedura

Negli ultimi anni la procedura di adozione internazionale ha raggiunto numeri ragguardevoli superando anche le adozioni nazionali. Tale passaggio permette di diventare genitori di un minore straniero. I numeri dicono che nel 2013 sono stati oltre 2.800 i bambini stranieri adottati da famiglie italiane, spesso attraverso procedure lunghe e costose che possono facilmente scoraggiare anche i più determinati a portare a termine il percorso di adozione.

I requisiti e la procedura per l’adozione internazionale

 

Per poter adottare un minorenne straniero la coppia deve essere sposata da almeno tre anni e deve esserci una differenza di età fra adottante e adottato non inferiore a 18 anni né superiore a 45. Marito e mogie devono chiedere al Tribunale di ricevere la dichiarazione di idoneità: il Tribunale dispone approfondite verifiche, anche mediante i servizi sociali, e in particolare valuta l’attitudine della coppia ad accogliere un minorenne straniero.

Allo stato non è possibile che una coppia omosessuale unita civilmente possa accedere a detta procedura adottiva.

Una volta ottenuta l’idoneità, la coppia può avviare le pratiche per adottare un minore straniero: è opportuno, per la fase di reperimento del minore e del disbrigo delle pratiche all’estero, farsi assistere da professionisti o da enti qualificati perché molto spesso la procedura si rivela un vero e proprio percorso a ostacoli. Innanzitutto, bisogna ottenere un certificato di adozione, o di affidamento finalizzato all’adozione, da parte dell’Autorità competente del Paese straniero. Se ciò non è possibile, è necessario chiedere l’autorizzazione all’espatrio del minore a scopo adozione: per ottenerla di solito è necessario trascorrere diverso tempo nel Paese di provenienza del minore per espletare tutte le pratiche, con tutte le difficoltà del caso, prima tra tutte quelle linguistiche.

I costi dell’adozione internazionale

 

Il procedimento per completare un’adozione internazionale può dunque rivelarsi lungo e faticoso, oltre che costoso: a seconda del Paese e dell’Ente prescelto, la cifra necessaria può variare fra circa 7.000 € e 18-20.000€ e può essere dedotta in fase di dichiarazione dei redditi per un importo pari al 50% di quello sostenuto.

Dopo aver ricevuto la documentazione dal Paese di origine, ad ogni modo, lo scoglio principale è superato: il minorenne può trasferirsi in Italia e il Tribunale può disporre l’affidamento preadottivo. Una volta concluso con esito positivo questo periodo, l’adozione diventa definitiva e il minore diviene a tutti gli effetti figlio in costanza di matrimonio della coppia adottiva: assume quindi il cognome del padre e acquisisce la cittadinanza italiana.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono

Limitazioni all’applicazione della legge straniera in Italia | Separazione e divorzio internazionale

In caso di separazione internazionale (o divorzio) esistono delle limitazioni all’applicazione della legge straniera in Italia.

La conoscenza di questa regola è essenziale, in modo particolare, da quando il Regolamento 1259/2010 consente alle coppie che vivono in un Paese diverso da quello di provenienza di poter scegliere quale legge applicare in caso di separazione o divorzio. Ciò, infatti, non risulta sempre possibile.

Limitazioni al Regolamento n. 1259/2010

Ipotizziamo che due coniugi siano originari di un paese in cui è concessa la poligamia e lì si sono sposati, con il marito giunto al terzo matrimonio.

Per varie ragioni la coppia si trasferisce in Italia, lasciando le altre mogli nel paese d’origine. Dopo qualche tempo la moglie inizia a frequentare un altro uomo, e dopo diversi mesi decide di rivelare al coniuge il suo tradimento e l’intenzione di chiedere il divorzio.

Per ragioni economiche e di tempo la moglie vorrebbe divorziare in Italia, senza tornare nel paese d’origine, ma la cosa potrebbe risultare più complessa del previsto.

Le norme di ordine pubblico sono prevalenti rispetto alla volontà delle parti

Per una forma di tutela dei principi e delle regole vigenti nei vari Stati dell’Unione Europea e per impedire che siano obbligati ad applicare norme straniere ritenute illegittime ed incompatibili con il diritto interno, il regolamento 1259/2010 prevede tre limiti che impediscono di usare la legge straniera.

Non si può applicare una legge straniera che non prevede il divorzio o lo prevede solo a condizioni discriminatorie per uno dei due coniugi. Si tratta di un limite che intende salvaguardare la parità di diritti tra uomo e donna, impedendo, ad esempio, che possa essere ammessa una legge che lasci al solo marito la possibilità di divorziare.

Il secondo limite prevede che la legge straniera non possa essere adottata se uno dei due Stati non riconosce il divorzio o se il matrimonio non è considerato valido. Pensiamo, ad esempio, al matrimonio omosessuale che non è ammesso in Italia: la richiesta di divorzio presentata da coniugi omosessuali, sposati all’estero, verrebbe rifiutata.

Il terzo limite del regolamento 1259/2010 è previsto nel caso in cui la legge straniera risulti in contrasto con le norme di ordine pubblico cioè con i principi fondamentali tipici di ciascuno stato.

Il matrimonio della coppia presa ad esempio non potrebbe avere validità nel nostro paese, perché non è ammessa la poligamia. Di conseguenza la domanda di divorzio verrebbe rigettata dal Tribunale perché riferita ad un matrimonio privo di effetti per la nostra legge. La coppia, quindi, sarebbe costretta a divorziare nel suo paese in origine.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono