Tag Archivio per: fatto

Qual è il ruolo del convivente di fatto nell’impresa familiare

Il ruolo del convivente di fatto nell’impresa familiare non è mai stato regolamentato in Italia prima della Legge Cirinnà. Ciò comportava una grande lacuna dato che la nostra economia è da sempre fondata sul lavoro delle famiglie, anche in questi anni di crisi.

Da un’indagine AIDAF – Associazione Italiana delle Imprese Familiari, nel 2014 le imprese familiari erano 784’000 pari al 70% del totale delle aziende con un volume d’affari in crescendo.

Questo dato permette di comprendere come il tessuto aziendale formato dalle famiglie sia capillarmente diffuso nel territorio italiano ed abbia un ruolo essenziale anche per uscire dalla crisi economica mondiale la cui magnitudo è conosciuta ai più.

Di pari passo in questi anni sono aumentate anche le convivenze di fatto, quindi può essere utile a molte persone approfondire l’eventuale rapporto tra questi legami affettivi non fondati sul matrimonio e le imprese familiari.

Le novità introdotte dalla Legge Cirinnà per le convivenze di fatto

Mentre prima della Legge Cirinnà il convivente era del tutto escluso dalla disciplina dell’impresa familiare così come dai suoi benefici. Adesso, invece, è stato introdotto un nuovo articolo del Codice Civile, il 230 ter, il quale stabilisce che in una coppia di fatto la parte che presta la propria opera all’interno dell’azienda dell’altro convivente ha diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi.

Al convivente spettano anche gli incrementi dell’azienda, compresi quelli relativi all’avviamento, in proporzione al lavoro prestato.

Il Codice, infine, esclude il diritto di partecipazione quando tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Differenze rispetto al matrimonio ed all’unione civile

 

Sebbene questa riforma abbia previsto anche per il convivente il diritto più importante in un’impresa familiare, ossia la divisione degli utili, non tutta la disciplina è stata estesa alle coppie di fatto. Il convivente, a titolo esemplificativo, è escluso dal diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, così come da quello di partecipare alle decisioni relative l’impiego degli utili e degli incrementi o, ancora, inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa.

Al convivente è negato pure il diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di cessione a terzi che è caratteristica tipica delle imprese familiari perché permette di evitare la dispersione dei capitali e fare in modo che le “quote” dell’azienda restino legale alla parentela.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono

Assegnazione casa familiare: disposta anche se i genitori non sono sposati | Convivenza e coppie di fatto

Tutti i figli godono degli stessi diritti, che derivano loro dallo status di figlio e non dal fatto di essere nati durante il matrimonio dei genitori. Ciò ha dirette implicazioni per le coppie di conviventi. In caso di cessazione della convivenza, infatti, se si è in presenza di figli, i genitori devono rispettare le regole previste  per le coppie sposate, che si separano, in materia di affidamento e mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare. Lo scopo è quello di tutelare i figli e i loro interessi.

La casa familiare dopo la rottura della convivenza

Il concetto di assegnazione della casa familiare veniva solitamente associato a una procedura di separazione. Oggi è ormai assodata la possibilità di procedere con la decisione sulla casa anche di fronte alla fine di una convivenza more uxorio. La casa familiare, come luogo di protezione naturale del bambino, infatti, è strettamente legata ai suoi bisogni ed alle sue esigenze. Per questo motivo le decisioni che la coinvolgono sono influenzate dalla presenza di un figlio. Del resto se due conviventi diventano genitori contraggono gli stessi e identici obblighi nei confronti dei figli rispetto a due genitori sposati. Il principio di responsabilità genitoriale, infatti, deriva dalla maternità e dalla paternità, non dal matrimonio.

Di fronte alla nascita di un bambino, quindi, i genitori conviventi hanno il dovere di far fronte a tutte le sue esigenze, anche nel momento in cui la convivenza dovesse interrompersi. Come durante una separazione, infatti, la fine di una convivenza può rappresentare per il figlio un momento particolarmente difficile. Il bambino potrebbe faticare, soprattutto nei primi tempi, ad accettare il distacco da uno dei due genitori. Si tratta di una fase molto delicata, soprattutto se il figlio coinvolto è molto piccolo: l’iniziale spaesamento per la mancanza di uno dei suoi punti di riferimento potrebbe provocargli stress, sofferenza e, in generale, una sensazione di disagio. Naturalmente, la situazione si complica se questa fase di distacco è accompagnata da un clima di accesa conflittualità, determinato da contese tra i genitori.

Per queste ragioni a tutela del minore si cerca di limitare, per quanto possibile, ogni ulteriore significativo cambiamento che potrebbe turbarlo, primo tra tutti l’improvviso cambio di casa.

Nella grande maggioranza dei casi, quando due genitori ex conviventi si trovano dinanzi al Tribunale per la definizione dell’affidamento e del mantenimento dei figli, il Giudice assegna la casa familiare al genitore prevalentemente convivente con loro, proprio per i motivi che abbiamo accennato. Ciò vale indipendentemente dalla proprietà dell’immobile: l’assegnazione viene effettuata senza badare al fatto che essa appartenga ad uno solo dei genitori o sia in comproprietà. In sostanza l’eventuale proprietario non assegnatario resterà proprietario dell’immobile ma dovrà andare a vivere da un’altra parte.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono

Diritti e doveri che nascono con una convivenza di fatto registrata | Cosa sono le convivenze di fatto registrate?

Il ddl Cirinnà ha previsto una regolamentazione per le convivenze di fatto registrate che sono costituite da una coppia di fatto composta da persone di sesso diverso (eterosessuale) o dello stesso sesso (omosessuale). La convivenza registrata fa sorgere specifici diritti e doveri in capo ai conviventi.

Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o unione civile.

COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA REGISTRATA (come si costituiscono le convivenze di fatto registrate?)

È sufficiente fare una dichiarazione all’Anagrafe della stabile convivenza.

DIRITTI NASCENTI DALLA CONVIVENZA REGISTRATA (quali sono i diritti del convivente in una convivenza di fatto registrata?)

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali nonché gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

Qualora si abbia una casa di proprietà, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Qualora si abbia, invece, una casa in affitto, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

DIRITTI DEL CONVIVENTE NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

RAPPORTI PATRIMONIALI E CONTRATTO DI CONVIVENZA (qual è il regime patrimoniale nelle convivenze di fatto registrate?)

Con la convivenza di fatto registrata non si instaura alcun regime patrimoniale automatico, tuttavia i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

SUCCESSIONE – DIRITTO DI ABITAZIONE DELLA CASA DI PROPRIETÀ (nelle convivenze di fatto registrate, alla morte del convivente, si può continuare ad abitare la casa familiare?)

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso si sposi o costituisca una unione civile o qualora inizi una nuova, effettiva e stabile convivenza more uxorio tale da dar vita ad una vera e propria nuova famiglia di fatto

SUCCESSIONE – CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA CASA (nelle convivenze di fatto registrate, alla morte del convivente, si può succedere nel contratto di affitto della casa?)

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.

SUCCESSIONI – NIENTE EREDITA’ NÉ PENSIONE DI REVERSIBILITÀ’

Nelle unioni di fatto registrate, il partner superstite non ha diritto all’eredità del convivente defunto, fatte salve lecite disposizioni testamentarie, né la reversibilità della pensione.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono

Il contratto di convivenza nelle convivenze di fatto regolamentate dopo la legge Cirinnà

Le convivenze di fatto sono state regolamentate con la legge Cirinnà che permette la redazione di un contratto di convivenza che regoli gli aspetti di preminente interesse. Vediamo di seguito le principali caratteristiche che potranno assumere questi contratti.

Con la mera convivenza di fatto non si instaura alcun regime patrimoniale né alcuna obbligazione tra i conviventi. Tuttavia quest’ultimi possono adesso disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata, o con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.

La risoluzione determina lo scioglimento della comunione dei beni, se prevista.

Gli avvocati dello Studio legale Marzorati sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento con uno dei nostri avvocati

SCRIVICI SENZA IMPEGNO Telefono