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L’affidamento temporaneo: una tutela per i minori in caso di difficoltà familiari

L’affidamento temporaneo è uno strumento a tutela dei minori che vivono difficoltà familiari sia dal punto di vista economico che in presenza di maltrattamenti o estreme conflittualità con i genitori. Una delle casistiche più frequenti verificatesi negli ultimi anni, dopo che la crisi economica ha colpito pesantemente le famiglie del cosiddetto “ceto medio”, è quella dei genitori che si rendono conto di non poter più mantenere il proprio figlio.

L’affido può essere deciso d’accordo con i genitori

 

Pensiamo ad una famiglia monoreddito che si trova in una difficile condizione economica in seguito alla perdita del posto di lavoro del marito. Nonostante i tentativi del padre di trovare una nuova occupazione, la famiglia non può più garantire al figlio di crescere e studiare in tranquillità. In questo caso gli stessi genitori possono allertare i servizi sociali del comune di residenza i quali intervengono per chiedere al giudice tutelare, di concerto con madre e padre, di emettere un provvedimento di affidamento del minore a terzi della durata necessaria a far ristabilire la famiglia di origine.

Se, invece, manca il consenso dei genitori, l’affido può essere deciso con un provvedimento del Tribunale per i minorenni.

L’affido è, infatti, un provvedimento temporaneo, che ha l’obiettivo di garantire ai minori il diritto a mantenimento, educazione e istruzione nel caso in cui i genitori non siano in grado di provvedervi. Si tratta di uno degli strumenti previsti dal legislatore per aiutare i figli minorenni di famiglie in difficoltà.

 

I requisiti per diventare affidatari e i doveri dell’affidatario

 

Per poter diventare affidatari, è necessario dichiarare la propria disponibilità al servizio sociale locale, che è competente per la valutazione dell’idoneità ad accogliere minori in affidamento. Possono presentare domanda anche coppie senza figli e persone single, anche se la precedenza viene concessa a coppie sposate con figli minori.

Se non si trova una famiglia disposta ad accogliere il minore, il giudice può decidere l’affidamento a un istituto.

L’affidatario deve accogliere il minorenne, mantenerlo ed educarlo, seguendo comunque le indicazioni dei genitori biologici e favorendo il più possibile i rapporti fra il minore e la famiglia di origine: l’affido è infatti un provvedimento temporaneo, e l’affidatario è tenuto a favorire il più possibile il reinserimento nella famiglia di origine non appena questo sarà possibile.

La legge prevede delle agevolazioni per chi diventa affidatario di un minore: la Regione può disporre degli interventi di aiuto economico, mentre il giudice può decidere che l’affidatario riceva assegni familiari ed eventuali prestazioni previdenziali relative al minore.

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