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Matrimonio di italiani all’estero e di stranieri in Italia: validità, procedura e trascrizione

I matrimoni di stranieri in Italia e di italiani all’estero negli ultimi anni sono decisamente aumentati. La loro validità è riconosciuta se rispettano la procedura prevista dallo stato di celebrazione e se avviene l’opportuna trascrizione.

Questa realtà è in crescendo dato il sempre maggior numero di stranieri in Italia e, più in generale, di coppie miste. Le coppie spesso manifestano il desiderio di celebrare le nozze nel luogo di origine straniera magari seguendo un particolare rito o speciali formule per scambiare la promessa di amore eterno.

Il matrimonio dell’Italiano all’estero

In linea generale possiamo affermare che per il diritto internazionale il matrimonio è valido se è considerato tale dalla legge dello Stato in cui viene celebrato, dalla legge di cittadinanza di almeno uno dei due coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza. Un cittadino italiano può, quindi, sposarsi all’estero, sia dinanzi all’autorità locale sia all’autorità diplomatica competente. Il matrimonio sarà valido a patto che non sia regolato da una legge straniera che ha disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano (ad esempio un matrimonio che più di una sposa che in Italia non sarebbe valido per bigamia).

Il matrimonio contratto all’estero deve essere trascritto nei registri dello stato civile per poter avere effetti giuridici nei confronti dell’ordinamento italiano e deve rispettare i requisiti che la legge italiana impone per tutti i matrimoni, come la maggiore età di entrambi gli sposi, la libertà di stato, l’assenza di vincoli di parentela. Se il matrimonio è celebrato dall’autorità consolare italiana, questa procederà direttamente alla trascrizione; se invece il matrimonio è celebrato dall’autorità locale bisogna trasmettere copia dell’atto all’autorità consolare italiana.

Lo straniero che si sposa in Italia

Abbiamo visto che il nostro paese, per la bellezza dei paesaggi e la cultura delle città, è molto gettonato tra gli stranieri che decidono di convolare a nozze all’estero. Quando è lo straniero che vuole sposarsi in Italia, è previsto che il cittadino straniero debba presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente del paese di origine, dalla quale risulti il nulla osta al matrimonio relativamente alle leggi di quello Stato.

Prima era obbligatorio che lo straniero, deciso a sposarsi in Italia, presentasse all’ufficiale di stato civile il permesso di soggiorno. La Corte Costituzionale ha però dichiarato illegittima questa richiesta, in quanto imponeva un sacrificio della libertà individuale dello straniero e del cittadino italiano che volesse sposarsi con lui.

Il permesso di soggiorno non è più un requisito necessario per lo straniero che voglia sposarsi in Italia e questo ha destato non poche critiche per il fatto che così facendo si permette il proliferare di “matrimoni di comodo” dettati dal solo desiderio di regolarizzare il proprio soggiorno in Italia. Il rischio è evidente, ma la libertà di sposarsi è stata ritenuta più importante e, quindi, un valore più forte da tutelare.

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Divorzio all’estero ha valore anche in Italia | Riconoscimento sentenze straniere

Anche se otteniamo il divorzio all’estero possiamo farne rilevare il valore anche in Italia con la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere.

Il mondo sempre più globalizzato garantisce rapporti economici, affettivi, commerciali o politici con diverse nazioni e comporta una velocizzazione dei legami personali e della burocrazia come della giustizia.

Per quanto riguarda quest’ultima, in particolar modo, è necessario che le decisioni dei Giudici siano, non solo più spedite, ma anche facilmente applicabili nei vari paesi.

Per rispondere a queste esigenze sono stati emanati dall’Unione Europea alcuni regolamenti che stabiliscono come ottenere il riconoscimento di una sentenza straniera.

Come ottenere il riconoscimento delle sentenze straniere

In linea generale in materia di separazione e di divorzio la sentenza straniera – opportunamente tradotta – viene trascritta immediatamente dagli ufficiali di Stato civile senza dover fare ulteriori passaggi.

Se, invece, c’è una contestazione sul riconoscimento è necessario attivare la procedura dinanzi alla Corte d’Appello competente in base al luogo di residenza. La stessa procedura deve essere azionata nel caso in cui la sentenza non abbia i requisiti formali previsti per il riconoscimento immediato.

Quando non è ammesso il riconoscimento automatico

 

Per capire in quali casi non viene permesso il riconoscimento immediato possiamo prendere l’esempio di una coppia mista, lei italiana e lui straniero, che dopo anni trascorsi in Italia decide di trasferirsi all’estero ma, poi, divorzia.

Se la moglie volesse tornare in Italia si troverebbe ancora ufficialmente “coniugata” quindi dovrebbe far trascrivere la sentenza straniera nei nostri registri di Stato civile.

Per il riconoscimento automatico è necessario che:

la competenza del Giudice che ha pronunciato la sentenza fosse esatta;

– durante il giudizio si siano rispettati i diritti di difesa di ambo le parti;

– gli effetti della sentenza non siano contrari alle norme di ordine pubblico interno.

Quindi non potrà essere riconosciuta la sentenza di divorzio ottenuta all’estero dal cittadino che ha ripudiato la propria moglie, né la sentenza ottenuta da un coniuge senza che sia stato comunicato all’altro l’inizio del procedimento.

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