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Cosa succede alla donazione al coniuge o al partner unito civilmente in caso di successione

In una coppia di partner, conviventi o coniugi è molto frequente fare o ricevere regali. Ma se i trasferimenti riguardano beni di valore elevato si realizza una donazione, una figura giuridica che è regolamentata in modo specifico dalla legge e soprattutto in caso di successione per morte del partner/del convivente/ della moglie/ del marito.

Pensiamo, ad esempio, alla cessione gratuita un immobile da un partner all’altro: talvolta queste decisioni possono avere motivi fiscali; possono sembrare vie d’uscita per sfuggire ai creditori in caso di grossi debiti (intesto la casa a mia moglie così i miei creditori non la possono pignorare) oppure potrebbero essere un modo per togliere dalla futura eredità beni di valore.

Attenzione alla collazione ereditaria

Nell’ultimo caso, ossia quando il partner, il convivente, la moglie o il marito che ha donato il bene muore, potrebbero sorgere alcuni problemi durante la divisione dell’eredità e, più in generale, per la successione. Solo le donazioni di modico valore fatte tra i coniugi o tra due persone unite civilmente, infatti, sono al “sicuro” e non entrano nell’eredità.

In tutti gli altri casi il bene che è stato donato in vita deve essere oggetto della cosiddetta collazione che consiste nel conferimento a tutti i coeredi del bene donato. In pratica chi ha ricevuto la donazione deve “mettere a disposizione” il bene in modo tale che questo rientri nella massa patrimoniale del defunto, così da poter da procedere alla corretta divisione tra tutti gli eredi.

 

La donazione di un determinato bene, infatti, potrebbe aver notevolmente impoverito il patrimonio del caro estinto. Ciò provocherebbe una lesione al diritto degli altri eredi che, in poche parole, dovrebbero dividersi un capitale inferiore. La “restituzione” della donazione permetterebbe di valutare il patrimonio oggetto dell’eredità in modo globale per capire se le quote di ciascun erede sono state rispettate.

L’unico caso in cui si è esonerati da tale obbligo è quando il defunto ha appositamente dispensato il congiunto, rispettando però alcuni limiti.

La legittima e i limiti della dispensa alla collazione

Come noto in Italia, anche se chi muore lascia testamento, esistono delle quote intoccabili (cd. legittime) per alcuni eredi quali il coniuge, i genitori e i figli. Se queste quote calcolate sull’intero patrimonio del defunto non vengono rispettate, l’erede leso nel suo diritto di legittima può e deve ottenere la reintegra della quota.

La parte restante dei beni viene chiamata quota disponibile perché può essere destinata a chiunque da parte di chi fa il testamento.

La dispensa a compiere la collazione dei beni donati è possibile solo entro i limiti della quota disponibile dell’eredità.

Facciamo un esempio per comprendere meglio. La quota di legittima per i genitori in caso di morte di un figlio che non abbia avuto figli ma si sia sposato o unito civilmente è pari ad un quarto del patrimonio del defunto. Quindi se dopo il matrimonio o l’unione civile fosse stata donata una casa al coniuge o al partner unito civilmente questi dovrebbe mettere la casa in collazione a meno che un quarto del patrimonio totale del defunto (al netto dell’appartamento donato) rimanga disponibile per l’eredità dei genitori.

Capiamo molto bene che, come accade spesso, nel caso in cui la casa costituisse gran parte del patrimonio del defunto potrebbero sorgere grossi problemi per il coniuge o il partner superstite. Egli, infatti, sarebbe costretto a cointestare parte della casa agli altri eredi (nel nostro esempio ai genitori del defunto) oppure a dare loro il corrispettivo valore in denaro.

Con l’approvazione della legge sulle Unioni Civili, i diritti di due persone unite civilmente sono stati parificati a quelli di due coniugi anche per quanto riguarda il campo delle donazioni, quindi, come abbiamo visto, è necessario porre la massima attenzione quando si decide di operare trasferimenti a titolo gratuito per non correre il rischio che questi vengano formalmente invalidati dalla collazione.

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