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Comunione legale dei coniugi: gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni familiari

In regime di comunione legale tutte le entrate e gli acquisti dei singoli coniugi, tranne alcune eccezioni, devono essere considerate di proprietà di entrambi, in ogni caso la possibilità di gestione autonoma varia a seconda che siano atti di ordinaria o straordinaria amministrazione.

Comunione immediata e comunione residuale: differenze per la gestione dei beni

Come noto quando due coniugi sono in comunione dei beni alcune proprietà fanno parte della comunione immediata e possono essere considerati sin da subito di entrambi i coniugi, mentre altri beni possono essere considerati tali solo allo scioglimento del matrimonio e fanno parte della comunione residuale.

 

La porzione di patrimonio che compone la c.d. comunione residuale è composta da beni che devono essere gestiti dal coniuge che ne è proprietario esclusivo sino allo scioglimento della comunione.

Tutto quanto fa parte della comunione immediata, invece, va gestito da entrambi i coniugi, in maniera diversa a seconda che si tratti di atti ordinaria o straordinaria amministrazione.

Quali sono gli atti di ordinaria amministrazione

Vengono considerati atti di ordinaria amministrazione tutte quelle azioni di normale gestione dei beni familiari già presenti in comunione. In altre parole, sono considerati atti di ordinaria amministrazione tutti quegli atti che hanno lo scopo di conservare o permettere la manutenzione del bene.

Per semplificare, sono considerati di ordinaria amministrazione tutti quegli atti che:

  • sono utili alla conservazione del valore del bene;
  • hanno un valore economico non elevato, soprattutto in relazione al patrimonio familiare;
  • hanno un margine di rischio basso, soprattutto in relazione al patrimonio familiare.

Facendo alcuni esempi, si intendono atti di ordinaria amministrazione il pagamento dei debiti intestati ad entrambi i coniugi o la gestione del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.

Tutti gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da entrambi i coniugi sia insieme che da soli, senza il consenso dell’altro coniuge.

Quali sono gli atti di straordinaria amministrazione

Vengono considerati atti di straordinaria amministrazione tutti quegli atti che possono diminuire in maniera importante e decisiva il valore o la consistenza del patrimonio familiare. Tutte le azioni che hanno un valore economico elevato o hanno un margine di rischio alto rispetto al patrimonio famigliare sono di straordinaria amministrazione.

In sostanza, intendono di straordinaria amministrazione:

  • la vendita di un appartamento o la locazione di un appartamento appartenente ad entrambi i coniugi;
  • l’acquisto di un grande pacchetto azionario o l’investimento di ingenti capitali di denaro;
  • la vendita di quote societarie o dell’impresa familiare.

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti alla presenza di entrambi i coniugi. Nel caso in cui uno dei coniugi non partecipi all’atto di straordinaria amministrazione deve comunque rilasciare alla moglie o al marito il suo consenso per compiere l’atto.

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