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L’assegno di divorzio può sopravvivere alla sentenza di annullamento del matrimonio religioso

L’assegno di divorzio e la sentenza di annullamento del matrimonio religioso non hanno necessariamente un rapporto di interdipendenza. È bene che ci sia un chiarimento in merito dato che l’annullamento del matrimonio religioso è tornato recentemente in auge non solo trai VIP.

Se nelle cronache rosa, infatti, leggiamo spesso di coppie famose che decidono non solo di separarsi e divorziare, ma anche di chiedere al Tribunale ecclesiastico l’annullamento del proprio matrimonio religioso, in questi ultimi la tendenza sembra ampliarsi. Con probabilità l’aumento del ricorso a tale strumento è dovuto all’intervento di Papa Francesco che ha fortemente ridotto le tariffe per iniziare il Giudizio dinanzi alla Sacra Rota che, prima, era destinato soltanto a coniugi particolarmente abbienti.

Nonostante i cambiamenti apportati nel corso degli anni, però, spesso le tempistiche per l’annullamento sono più lunghe di quelle del divorzio, ed esistono delle regole di raccordo per far convivere i due procedimenti e le due sentenze.

La delibazione e l’efficacia delle sentenze ecclesiastiche per l’ordinamento italiano

Per poter essere efficaci per l’ordinamento italiano, le sentenze di un Tribunale straniero, e quindi anche del Tribunale ecclesiastico, devono essere delibate. La Corte di Appello deve cioè verificare che la sentenza ecclesiastica presenti tutti i requisiti per poter essere riconosciuta anche dall’ordinamento italiano.

Cosa succede all’assegno di divorzio dopo la delibazione della sentenza di annullamento?

Dobbiamo precisare che le due sentenze, così come gli effetti giuridici, possono convivere. In sostanza l’annullamento del matrimonio religioso non comporta la cancellazione delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio. In linea di massima i rapporti patrimoniali che intercorrono fra gli ex coniugi dopo il divorzio, come ad esempio il diritto da parte del coniuge più debole a ricevere un assegno di mantenimento e gli altri accordi relativi agli aspetti economici, non possono essere modificati dalla delibazione della sentenza di annullamento, a patto che la sentenza di divorzio sia definitiva (ossia quando sono trascorsi i termini per fare appello o quando sono stati svolti tutti e tre i gradi di giudizio).

Solo se la sentenza di nullità modifica le condizioni economiche degli ex coniugi può essere introdotto un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.

La stessa regolamentazione è prevista in caso di separazione passata in giudicato i cui effetti economici, quindi, possono sopravvivere alla sentenza di nullità ecclesiastica.

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